(massima n. 1)
Deve escludersi che sussistano gli estremi del delitto di cui all'art. 388, comma 2, cod. pen. laddove la contestazione risulti limitata, al semplice riferimento al mancato adempimento all'obbligo, imposto in sede di separazione personale, di versare una certa somma mensile al coniuge, quale contributo per il mantenimento dei figli minori. L'inosservanza di tale obbligo non rientra, infatti, nel paradigma delittuoso delineato dalla citata disposizione, la quale dà rilievo penale alla elusione dell'esecuzione di un "provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito". Il concetto di "affidamento" di cui alla richiamata disposizione attiene esclusivamente alla relazione di fatto con la persona (tenendola presso di sé) o al complesso dei rapporti morali o giuridici di protezione relativa alla persona; di contro, esula da tale concetto, pur ampio, l'aspetto economico connesso al provvedimento di affidamento, autonomo rispetto a questo e non riverberantesi sull'esecuzione di esso. Conseguentemente, la violazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori non concreta l'elusione del provvedimento del giudice in tema di affidamento dei minori stessi, proprio perché non va ad incidere direttamente sul rapporto interpersonale, che è oggetto esclusivo ed immediato della statuizione che disciplina l'affidamento.