(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, 1° co., c.p. non č sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, ma č necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, cioč siano connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore.