(massima n. 1)
Per la configurabilitā della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 388, 1° co., c.p. nel caso di "obblighi dei quali č in corso l'accertamento dinanzi all'autoritā giudiziaria" occorre comunque la sussistenza di un provvedimento emesso dall'autoritā giudiziaria, tenuto conto che tale delitto non punisce qualunque elusione delle pretese creditorie che trovano tutela nei rimedi approntati dal codice civile e di procedura civile, ma solo le condotte volte a eludere le decisioni adottate dall'autoritā giudiziaria.