(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante speciale del reato di evasione, prevista dall'art. 385, comma quarto, cod. pen., č sufficiente la volontaria costituzione in carcere prima della sentenza di condanna, senza che assuma rilevanza il tempo decorso dalla evasione. (Fattispecie in cui č stata annullata la sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la costituzione in carcere dell'imputato, avvenuta sette mesi dopo l'evasione).