(massima n. 1)
La circostanza attenuante di cui all'art. 385, 4 co., c.p. non si configura per il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si č arbitrariamente allontanata, ma č indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni a un'autoritā che abbia l'obbligo di tradurla in carcere.