(massima n. 1)
Nel delitto di evasione la violazione ripetuta e a distanza ravvicinata delle prescrizioni nonché il mancato accertamento della destinazione, della durata dell'evasione e delle persone eventualmente incontrate sono poco compatibili con il giudizio di lieve offensivitą ai fini del riconoscimento della non punibilitą per particolare tenuitą del fatto.