(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della non punibilitą ai sensi dell'art. 384, 1 co., c.p., occorre che il comportamento astrattamente illecito, in relazione alla situazione del caso concreto, sia l'unica opzione per scongiurare pregiudizi in capo al soggetto attivo o ai suoi prossimi congiunti.