Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 15107 del 25 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta di colui che, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di fatti a lui noti, anche se gli stessi risultino da concomitanti fonti informative già in possesso dell'autorità inquirente, poiché la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo. (Nella specie, l'imputato aveva negato di avere assistito a una cessione di sostanza stupefacente, comunque confermata dal cessionario e avvenuta, altresì, sotto la diretta percezione degli agenti di polizia giudiziaria, che avevano proceduto all'arresto in flagranza del cedente).

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