(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di patrocinio infedele di cui all'art. 380 c.p., è essenziale che la condotta del patrocinatore legale abbia cagionato un concreto nocumento agli interessi dell'assistito. Tale nocumento può consistere in un mancato conseguimento di risultati favorevoli o in situazioni processuali pregiudizievoli, anche di natura morale, che avrebbero potuto essere evitati con un corretto e leale esercizio del patrocinio.