(massima n. 2)
Nel caso in cui la Corte d'Appello riformi la sentenza assolutoria di primo grado ai soli fini civili sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilitā di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, č tenuta a rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen.) solo nel caso in cui la riforma avvenga esclusivamente sulla base di tale diversa valutazione della prova dichiarativa, e non anche sulla rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale.