Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21419 del 1 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento reale si fonda sul diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale, nel favoreggiamento personale, opera nell'interesse esclusivo dell'autore del reato senza trarre per sé o per terzi alcuna utilitą; nella ricettazione, opera successivamente alla commissione del reato presupposto con dolo specifico caratterizzato dal fine di trarre profitto per sé o per terzi dalla condotta ausiliatrice.

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