(massima n. 1)
La distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento reale si fonda sul diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale, nel favoreggiamento personale, opera nell'interesse esclusivo dell'autore del reato senza trarre per sé o per terzi alcuna utilitą; nella ricettazione, opera successivamente alla commissione del reato presupposto con dolo specifico caratterizzato dal fine di trarre profitto per sé o per terzi dalla condotta ausiliatrice.