(massima n. 2)
L'ordine europeo di indagine con cui venga richiesto il trasferimento della messaggistica criptata sulla piattaforma "Sky-Ecc", già acquisita e decrittata nel procedimento penale nello Stato membro di esecuzione, può essere emesso dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 234 cod. pen, in quanto ha ad oggetto prove documentali, nella specie corrispondenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'attività acquisitiva delle conversazioni memorizzate su "server", dunque relativa a "dati freddi", non ricade nella disciplina delle intercettazioni prevista dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., presupponente flussi di comunicazioni in atto). (Rigetta, Trib. Libertà Milano, 26/05/2023)