(massima n. 1)
La distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione č individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profėtto senza trarre per sé o per altri alcuna utilitā e, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice.