(massima n. 1)
Nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale, nel primo caso, opera nell'interesse esclusivo dell'autore del reato per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nel secondo caso, agisce con il dolo specifico di trarre profitto per sé o per terzi dalla condotta ausiliatrice.