(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del dolo del reato di depistaggio dichiarativo di cui all'art. 375, comma primo, lett. b), cod. pen., č necessario che l'agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall'intento di ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale e che, dunque, abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l'una o per l'altro. (In motivazione la Corte ha precisato che siffatto elemento costituisce l'aspetto propriamente specializzante della relativa fattispecie incriminatrice rispetto ai delitti di false informazioni al pubblico ministero e di falsa testimonianza).