(massima n. 1)
In tema di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autoritā giudiziaria - che č reato di pericolo, il quale, qualora la destinazione dell'atto all'autoritā giudiziaria risulti in modo specifico e univoco dal tenore oggettivo dell'atto, si perfeziona con la sola formazione della falsa documentazione o, qualora tale circostanza non emerga, con la destinazione che si č inteso dare al documento, rilevabile dalla produzione dello stesso all'autoritā giudiziaria -, nel caso in cui la condotta dell'agente sia proseguita anche dopo il perfezionamento del reato, il luogo di consumazione del delitto deve essere individuato in quello interessato dall'ulteriore condotta idonea a integrare la fattispecie.