(massima n. 1)
Non č punibile per i reati di falsa testimonianza, calunnia e autocalunnia, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. pen., il testimone che, per sottrarsi al pericolo di essere incriminato per il reato di calunnia o autocalunnia precedentemente commesso, ribadisca nel processo le dichiarazioni accusatorie o autoaccusatorie giā rese. (Diff. Sez. 5, n. 8632 del 1994, Rv. 202567-01).