Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14843 del 7 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Non č punibile per i reati di falsa testimonianza, calunnia e autocalunnia, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. pen., il testimone che, per sottrarsi al pericolo di essere incriminato per il reato di calunnia o autocalunnia precedentemente commesso, ribadisca nel processo le dichiarazioni accusatorie o autoaccusatorie giā rese. (Diff. Sez. 5, n. 8632 del 1994, Rv. 202567-01).

(massima n. 2)

La causa di non punibilitā di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., nell'escludere la punibilitā per il reato di falsa testimonianza, non ne far venir meno la natura di illecito civile e, ove ne sia derivato un danno, i conseguenti obblighi risarcitori azionabili davanti al giudice civile, al riguardo non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 652 cod. proc. pen.

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