(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 371 cod. pen., non assume rilievo l'ammissibilità del giuramento secondo i parametri della legge civile, essendo demandato al giudice penale accertare esclusivamente la falsità della dichiarazione giurata, di talché la parte non può invocare eventuali lacune o improprietà della formula di giuramento, ferma restando la facoltà della parte medesima di addurre, ove occorra, precisazioni e chiarimenti, allo scopo di evitare la parziale falsità della risposta.