(massima n. 1)
Il delitto di calunnia č configurabile anche nel caso in cui l'incolpazione menzognera riguardi un reato giā portato a conoscenza dell'autoritā, a condizione che non vi siano giā state l'elevazione dell'imputazione e l'instaurazione del processo. (Fattispecie relativa a dichiarazione contenente accuse calunniose nei confronti di soggetto attinto da misura precautelare non ancora sottoposta al vaglio del giudice).