(massima n. 1)
La falsa incolpazione di un innocente, resa in sede di sommarie informazioni testimoniali nell'ambito di un procedimento penale già pendente, integra il reato di calunnia (art. 368 c.p.), purché la dichiarazione sia idonea a determinare o aggravare la posizione processuale del soggetto incolpato. La calunnia può configurarsi anche quando la falsa accusa non dà origine a un nuovo procedimento, ma si inserisce in uno già avviato, a condizione che l'incolpazione abbia i requisiti di serietà e determinatezza richiesti dalla giurisprudenza.