(massima n. 1)
La calunnia, quale reato istantaneo, si consuma nel tempo e nel luogo in cui la falsa incolpazione è portata per la prima volta a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, perché già in tale momento sorge la possibilità di incriminazione a carico della persona falsamente incolpata, sicché, a tal fine, è irrilevante la reiterazione di eventuali, successive dichiarazioni di conferma della falsa accusa da parte dello stesso soggetto. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato la competenza avendo riguardo al luogo di ricezione delle dichiarazioni contenenti la falsa incolpazione da parte della polizia giudiziaria, prima autorità a riceverle). (Conf.: Sez. 1, n. 1989 del 1972, Rv. 120251 - 01; Vedi: Sez. U, n. 2110 del 1996, Rv. 203768 - 01).