Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30551 del 26 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il disconoscimento doloso della propria firma su atti processuali, nonostante le opposte e dettagliate allegazioni di autenticitą da parte del soggetto firmatario, configura il reato di calunnia, in quanto implica consapevolmente l'accusa di falso nei confronti del pubblico ufficiale o del professionista che ha autenticato la firma.

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