(massima n. 1)
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un'azienda pubblica che svolga mansioni esecutive e compiti meramente materiali, non rilevando che lo stesso sia tenuto ad attestare le attivitą compiute a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato ai sensi degli art. 346 e 61, n. 11 cod. pen. la condotta appropriativa di gasolio da parte del dipendente di un'azienda di trasporto pubblico addetto alla distribuzione di carburante, ancorché tenuto ad annotare nei brogliacci interni le quantitą erogate).