(massima n. 1)
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta dei componenti dell'equipaggio di una nave che attestino falsamente l'avvenuta effettuazione di servizi di ronda, venendo in rilievo la redazione di documenti pubblici falsi da parte di soggetti cui deve riconoscersi la qualifica di pubblici ufficiali, in quanto chiamati a svolgere compiti di accertamento e certificativi nel contesto di un'attivitą di controllo espressamente regolamentata dal legislatore, in un ambito, quale quello concernente la sicurezza della navigazione, di particolare rilievo.