(massima n. 1)
In materia di esercizio abusivo della professione, č del tutto irrilevante rivendicare la occasionalitā dell'atto, o, ancora, rimarcare l'assenza di una struttura organizzativa chiamata a sostenerlo e la non remunerativitā della prestazione, risultando decisiva la spendita della relativa qualifica idonea ad ingenerare nel cliente la conferma del concreto esercizio dell'attivitā protetta, destinata a sostanziare la condotta illecita.