(massima n. 1)
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalitą tali, per continuativitą, onerositą e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attivitą professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.