(massima n. 1)
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione infermieristica il compimento di attivitą strumentalmente connesse agli atti tipici della professione, in assenza dei caratteri della continuitą e professionalitą. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il sequestro preventivo di una casa di cura per anziani nella quale era stata accertata la predisposizione da parte dell'infermiere, in servizio all'atto del sopralluogo, della somministrazione di farmaci, non richiedente la competenza specifica della abilitazione infermieristica, da parte degli operatori sociosanitari in sua assenza).