Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33855 del 8 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di esercizio abusivo di una professione, previsto dall'art. 348 c.p., si configura non solo attraverso il compimento senza titolo di atti attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche quando tali atti, pur non esclusivi, siano realizzati con continuitā, onerositā e organizzazione tale da creare l'apparenza di un'attivitā professionale regolarmente abilitata. Un singolo atto abusivo, isolato e non esclusivo, non č sufficiente a configurare il reato in questione.

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