(massima n. 1)
Il reato di esercizio abusivo di una professione, previsto dall'art. 348 c.p., si configura non solo attraverso il compimento senza titolo di atti attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche quando tali atti, pur non esclusivi, siano realizzati con continuitā, onerositā e organizzazione tale da creare l'apparenza di un'attivitā professionale regolarmente abilitata. Un singolo atto abusivo, isolato e non esclusivo, non č sufficiente a configurare il reato in questione.