Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 42267 del 1 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sussiste rapporto di specialitą fra il delitto di sostituzione di persona e quello di esercizio abusivo della professione in quanto, mentre quest'ultimo tutela l'interesse della pubblica amministrazione a che determinate professioni siano svolte unicamente da chi č in possesso della relativa abilitazione, ai fini dell'integrazione del delitto di sostituzione di persona non č necessario che la falsa attribuzione della qualitą sia diretta all'esercizio della relativa attivitą, essendo sufficiente l'idoneitą della condotta ad ingannare la pubblica fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il concorso tra i due reati, valorizzando anche l'elemento specializzante della finalitą di vantaggio, connotante il reato di sostituzione di persona).

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