Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25937 del 28 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra il reato di esercizio abusivo di una professione previsto dall'art. 348 cod. pen., lo svolgimento, da parte di un componente della giunta comunale competente in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, di attivitą professionale nel settore dell'edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato, in violazione dell'obbligo di astensione che l'art. 78, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 pone a tutela dell'imparziale esercizio delle pubbliche funzioni, atteso che la norma incriminatrice persegue, invece, l'esercizio della professione in mancanza del prescritto titolo abilitativo statuale. (Vedi: Sez. U, n. 2 del 1990, Rv. 184559-01; Sez. 6, n. 10541 del 1986, Rv. 173879-01).

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