(massima n. 1)
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.) il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa allorché l'attivitą venga svolta con modalitą, per continuativitą, onerositą ed organizzazione, tale da creare l'oggettiva apparenza di un'attivitą professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. Tale configurazione sussiste anche quando la tenuta della contabilitą e la gestione tributaria vengano svolte in piena autonomia e senza la necessaria abilitazione professionale, creando l'apparenza di esercizio della professione di commercialista.