(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 336 c.p. č integrato dall'uso di qualsiasi tipo di violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale, purché idoneo a comprimere la libertā d'azione o a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali. Non č necessario che la condotta di violenza o minaccia preceda il compimento dell'atto di ufficio, essendo rilevante anche l'azione volta a influire su un atto giā compiuto. La finalitā dell'atto contrario ai doveri d'ufficio attiene al dolo specifico del reato e non all'elemento oggettivo