(massima n. 1)
La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri delle violenza morale invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto solo se č diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; tuttavia, tale principio non si applica quando si tratta dell'esercizio condizionato o collegato ad altri patti tra interessati o controinteressati che alterano l'andamento libero e non condizionato delle procedure previste dall'ordinamento.