(massima n. 1)
Il principio generale di emendabilitą della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA riguarda soltanto l'ipotesi in cui la stessa riveste carattere di mera dichiarazione di scienza, essendo invece irretrattabile nelle parti in cui assume valore negoziale e non potendo in tal caso essere oggetto di una dichiarazione integrativa - salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. - con la conseguenza che per fissare il termine iniziale di decorrenza degli interessi di cui all'art. 38-bis, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 633 del 1972 occorre far riferimento alla dichiarazione originariamente presentata.