Cassazione civile Sez. V sentenza n. 21380 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la dichiarazione fiscale rappresenti una manifestazione di volontā negoziale e non di scienza, l'emendabilitā postuma č limitata a casi di riconoscibilitā essenziale e obiettiva dell'errore, valutabile ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. In mancanza di tali caratteri, la dichiarazione non č modificabile dopo l'entrata in vigore dell'atto impositivo.

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