(massima n. 1)
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, a seguito della urgente richiesta di intervento di un malato terminale che abbia optato - ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38 - per l'assistenza domiciliare mediante cure palliative e terapia del dolore, non si rechi a visitare il paziente, ma si limiti a formulare telefonicamente una diagnosi non confortata da evidenza medica ed a consigliare il ricovero ospedaliero, venendo in rilievo un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente. (Fattispecie relativa a malato che lamentava anuria e forti dolori non sedati dalla terapia programmata).