(massima n. 1)
Integra il delitto di omissione di atti di ufficio la condotta del tutore del soggetto incapace che ometta di depositare il rendiconto al momento della cessazione dalle funzioni, in quanto la qualifica pubblicistica connessa alla funzione svolta non viene meno nel caso di mancata redazione e presentazione dei rendiconti dovuti. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo generale di rendicontazione risponde all'esigenza dei soggetti interessati di svolgere il pieno controllo sull'attivitą espletata e di accertare le posizioni debitorie o creditorie del tutore nei confronti dello stesso amministrato).