Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7668 del 7 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di omissione di atti d'ufficio, nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo coinvolga più uffici appartenenti alla medesima amministrazione, integrano il reato di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. solo le omissioni riferibili al pubblico agente che ha competenza ad adottare l'atto finale ovvero atti dotati di autonoma rilevanza, mentre non hanno rilevanza penale le attività interne. (Fattispecie relativa a richiesta di approvazione di un piano di lottizzazione in variante al programma di fabbricazione, di competenza del consiglio comunale, in cui la Corte ha escluso la responsabilità del direttore dell'ufficio tecnico dell'ente).

(massima n. 2)

In tema di omissione di atti d'ufficio, non escludono la configurabilità del reato di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. eventuali meccanismi sostitutivi attivabili dall'interessato a fronte della omissione del pubblico agente, quali la richiesta della nomina di un commissario "ad acta" e il formarsi del silenzio-inadempimento ex art. 31 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente, in caso di attività vincolata, di promuovere un'azione per accertare l'obbligo di provvedere, in quanto ciò che rileva è solo l'inerzia della pubblica amministrazione nel compiere l'atto richiesto o nell'esporre le ragioni del ritardo.

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