(massima n. 1)
Il ritardo nel compimento dell'attività da parte del curatore fallimentare non integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, primo comma, cod. pen. se non sussista l'oggettiva indifferibilità dell'atto omesso, la quale presuppone che l'inerzia si protragga oltre la scadenza del termine assegnato, fino a generare un concreto pericolo di pregiudizio per il corretto andamento della funzione giudiziaria, né può inquadrarsi nella fattispecie omissiva di cui all'art. 328, secondo comma, cit. in difetto di una formale diffida ad adempiere, che non può ritenersi integrata dai solleciti rivolti dal giudice tramite la cancelleria.