(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. la condotta del collaboratore scolastico che rifiuti di provvedere alle urgenti cure dell'igiene personale dell'alunno minore affetto da disabilitą, in violazione dello specifico obbligo di assistenza previsto dalla contrattazione collettiva di settore vigente al momento del fatto.