(massima n. 1)
In tema di rilevazione di segreti di ufficio, l'avvertimento, contenuto in una lettera anonima ed espresso in termini del tutto generici, del rischio derivante da intercettazioni in corso non costituisce "notizia d'ufficio", da intendersi invece, nella pił ampia latitudine della nozione e a prescindere dal supporto materiale che eventualmente la incorpori, come specifica informazione riguardante atti e fatti funzionalmente collegati all'attivitą istituzionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non integrasse il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. la rivelazione a terzi dello svolgimento di attivitą intercettiva, appresa dal pubblico ufficiale in modo informale, mediante la ricezione di una lettera anonima).