(massima n. 1)
Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen., ha natura di reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialitą della pubblica amministrazione, la cui configurabilitą va esclusa solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'inoffensivitą della rivelazione da parte di un dirigente comunale della lista delle ditte partecipanti ad una gara ad uno degli imprenditori ad essa concorrente, il quale aveva poi ricevuto in subappalto parte dei lavori dalla ditta risultata vincitrice).