Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5719 del 4 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione ex art. 615 c.p.c., promossa al fine di contestare un'esecuzione minacciata o intrapresa in forza di un titolo stragiudiziale, è volta ad accertare sia l'esistenza o meno del diritto del creditore - intimante o procedente - di procedere ad esecuzione forzata, sia la sussistenza o meno del suo diritto risultante da quel titolo; ne consegue che nel corrispondente giudizio di cognizione instaurato ex art. 616 c.p.c. può partecipare anche un terzo (di sua iniziativa o perché chiamatovi), nei cui confronti non è stata minacciata o intrapresa l'esecuzione, al fine di invocare ex art. 1421 c.c. eventuali ragioni di nullità del titolo stragiudiziale azionato, purché costui alleghi e dimostri di averne un interesse giuridico, concreto ed attuale, ex art. 100 c.p.c..

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.