(massima n. 1)
Il mancato rilievo da parte del giudice di appello di una nullitā contrattuale, perché non prospettata dalla parte in primo grado o nell'atto di impugnazione, non integra il vizio di omessa pronuncia, ma č denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione delle norme che prevedono la rilevabilitā d'ufficio della questione, ovvero ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ove il mancato esercizio del potere in questione sia rimasto privo di motivazione o questa sia meramente apparente.