(massima n. 1)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nella rilevazione d'ufficio della nullità contrattuale (art. 1421 c.c.), i fatti costitutivi devono essere già tempestivamente allegati. In mancanza di tali allegazioni, la questione di nullità non può essere sollevata per la prima volta in appello, nemmeno laddove vi sia stato un errore di mancata rilevazione officiosa in primo grado.