Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17114 del 20 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La nullità di un atto o contratto deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri ufficiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa.

(massima n. 2)

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio; l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici quali, ad esempio, la validità delle fideiussioni.

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