Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15986 del 7 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Il potere di rilevazione officiosa della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello.

(massima n. 2)

L'esercizio del potere-dovere officioso del giudice deve avvenire nell'ambito delle allegazioni introdotte nella controversia relative alla validità o efficacia del rapporto oggetto delle stesse. Non è consentito ampliare tale ambito verificando la validità o nullità di altri negozi correlati ma non direttamente coinvolti nel fatto costitutivo della domanda.

(massima n. 3)

La nullità dei contratti può essere dichiarata quando un determinato schema negoziale venga piegato al fine di perseguire finalità contrarie ai principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento. Nel caso in cui il finanziamento con ingenti somme sia stato utilizzato per attività illecite da parte della mutuataria si verifica la contrarietà all'ordine pubblico della causa concreta dei due contratti e quindi la loro nullità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.