Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4867 del 23 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitą del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, č rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilitą di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilitą, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullitą di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello).

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