Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28983 del 18 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Sebbene la nullitą delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardivitą della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietą ai fini dell'ottenimento del finanziamento, la finalizzazione ad assicurarne il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito).

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