(massima n. 1)
La materia della confisca disposta a reato prescritto č regolata dall'art. 578-bis c.p.p., sulla cui portata č statuito che trattasi di disposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattivitā della norma in malam partem ex art. 25 Cost. Essa, dunque, non č applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente - trattandosi di confisca avente carattere afflittivo e, dunque, sostanzialmente sanzionatorio - ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter c.p., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lettera t), della L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p.".